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Legge 23/12/2005 n. 266390. L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d’appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell’automobilista di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all’albo. 391. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell’attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 390. 392. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati. 393. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: «3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni: a) per le aziende partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a società di capitali, anche consortili, nonchè a cooperative e consorti, purchè non partecipate da regioni o da enti locali; b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di fusione o costituzione di società consortile devono operare all’interno della medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale, secondo parametri di congruità definiti dalle regioni. 3-quater. Durante i periodi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi dell’articolo 19 in modo da assicurare l’equilibrio economico e attraverso il sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare: a) al miglioramento delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti nonchè della qualità dell’informazione resa all’utenza e dell’accessibilità ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed affidabilità; b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale; c) alla razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3quinquies. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse modalità di trasporto. 3-sexies. I soggetti titolari dell’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei servizi eserciti a soggetti privati o a società, purchè non partecipate dalle medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi. 3-septies. Le società che fruiscono della ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di servizi». 394. Al comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». 395. Al comma 55 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa data». 396. All’articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonchè le attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l’Italia». 397. All’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia». 398. Per il sostegno del settore turistico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministero delle attività produttive si provvede all’attuazione del presente comma. 399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da cooperative » sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall’articolo 31»; b) all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione». 400. Ai fini del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita, favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione degli stessi comporta l’applicazione dell’articolo 29, comma 1, terzo periodo, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno l’eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi in ogni caso l’osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonchè gli eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all’atto della cessione, il cedente provvede all’istanza di cui all’articolo 12, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 401. La limitazione di cui al comma 187 non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie e, in particolare, a quello previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. 402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti, ai sensi del decretolegge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo superamento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneità. 403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell’influenza aviaria è consentita, per l’anno 2006, la deroga alle limitazioni di cui al comma 198 per l’assunzione nei servizi veterinari degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da 198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278. 404. I progetti dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato, sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica. 405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2006. 406. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura, dell’alimentazione e delle foreste, le risorse destinate al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli inerenti l’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall’anno 2006.
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